(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 37 del 15 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Pic Konver
    1.  Al  fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle
   risorse  recate  dal  Programma  di  iniziativa  comunitaria (PIC)
   KONVER,  di  cui alla decisione della Commissione europea n. C(96)
   3024  del  12 novembre  1996,  per la misura 4 - azione 1 relativa
   alla  concessione di aiuti "soft" alle piccole e medie imprese per
   la  promozione  di  attivita'  economiche  alternative  nelle aree
   ammesse,   come   previsto   dal  capo  I  della  legge  regionale
   28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziate per gli interventi nel
   settore  del  turismo con l'art. 17, comma 4, della medesima legge
   come rideterminate in base all'art. 20, comma 2, lettera a), della
   legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo
   l'approvazione  della  graduatoria  delle  domande  di  contributo
   presentate  dalle  imprese turistiche in attuazione della predetta
   legge,  sono  assegnate,  nell'ambito  della  medesima  misura, al
   settore industriale.
    2.  Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse,
   secondo  l'ordine  di  graduatoria, all'assegnazione di contributi
   alle  imprese  utilmente collocate nella graduatoria formata dalla
   Direzione  regionale  dell'industria  relativa agli interventi del
   capo I della legge regionale n. 35/1997, pubblicata nel Bollettino
   ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.
    3.  Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa
   complessiva  di  L.  401.817.000  per  l'anno  1999  a  carico dei
   seguenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa del
   bilancio  pluriennale  per  gli  anni 1999-2001 e del bilancio per
   l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
      a) capitolo 8231 - L. 60.822.550;
      b) capitolo 8232 - L. 140.585.950;
      c) capitolo 8233 - L. 200.408.500.
    4.  All'onere  complessivo  di  L.  401.817.000  per  l'anno 1999
   derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa
   fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello
   stato  di  previsione  della  spesa dei bilanci precitati, per gli
   importi    a    fianco    di   ciascuno   indicati,   intendendosi
   corrispondentemente  revocate le relative autorizzazioni di spesa;
   detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre
   1998  e  trasferita,  ai  sensi  degli articoli 6, primo e secondo
   comma,  e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,
   n.  10,  con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999,
   n. 15:
      a) capitolo 9330 - L. 60.822.550 per l'anno 1999;
      b) capitolo 9331 - L. 140.585.950 per l'anno 1999;
      c) capitolo 9332 - L. 200.408.500 per l'anno 1999.